Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   (C.F.
80188230587)  rappresentato  e  difeso  per   legge   dall'Avvocatura
Generale        dello        Stato         (C.F.         80224030587)
ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it  fax  06/96514000  presso  i   cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione  Abruzzo  (C.F.  80003170661)  in  persona  del
Presidente pro tempore per  la  declaratoria  di  incostituzionalita'
degli artt. l e 2 della legge della Regione  Abruzzo  n.  69  del  28
dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 94 del
28 dicembre 2012, avente ad oggetto «Rifinanziamento legge  regionale
8 novembre 2001, n. 57 (valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)», in
relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost. 
    L'art. l della legge regionale, richiamata in epigrafe, rubricato
(finalita') dispone che: «la  Regione  per  il  raggiungimento  delle
finalita' di  cui  alla  legge  regionale  8  novembre  2001,  n.  57
(Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi
previsti per complessivi 5,5 milioni di euro». 
    L'art.  2  della  medesima  legge  regionale,  rubricato   (norma
finanziaria),  prevede  inoltre  che:  «Per  il  finanziamento  degli
interventi di cui all'art. 1 e' autorizzata la riprogrammazione delle
risorse vincolate relative al capitolo di spesa  U.P.B.  05.02.010  -
292361 denominato «Interventi per funzioni trasferite dal  d.lgs.  n.
112/98 in materia di  ambiente  -  D.P.C.M.  22  dicembre  2000»  per
l'importo complessivo di euro 5,5 milioni. 
    2. La riprogrammazione di cui al comma l e'  effettuata  mediante
riduzione del fondo di riserva per  la  reiscrizione  delle  economie
vincolate apportando al bilancio di previsione corrente  le  seguenti
variazioni in termini di cassa e competenza: 
    a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato  «Fondo  per
la riassegnazione di economie vincolate» in diminuzione di  euro  5,5
milioni; 
    b)  UPB   05.02.010   capitolo   di   spesa   292422   denominato
«Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo  -
L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni». 
    Le richiamate disposizioni nella  misura  in  cui  dispongono  il
finanziamento dell'attivita' di internazionalizzazione dell'aeroporto
di Pescara, attraverso  progetti  di  promozione  dello  scalo,  pare
contrastante con  i  principi  comunitari  che  regolano  il  mercato
interno e che si pongono quali vincoli per l'azione legislativa delle
Regioni ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    Piu' in generale, non risultando che  il  finanziamento  previsto
dalle   norme   regionali   sia    stato    previamente    sottoposto
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  lo  stesso   appare
incompatibile con gli artt. 107 e 108 del TFUE. 
    Gli investimenti  occorrenti  al  miglioramento  della  capacita'
dello scalo  abruzzese  rientrano  del  resto  nella  competenza  del
gestore  aeroportuale  SAGA  S.p.a.  che  agisce  sul  mercato   come
qualunque altro operatore economico essendo anzi tenuta a  rispettare
il  programma  di  miglioramento   dell'infrastruttura   aeroportuale
secondo le regole stabilite dalla Convenzione di concessione. 
    Piu'  in  generale,  il  finanziamento  contemplato  dalle  norme
censurate nel presente  giudizio,  tenuto  conto  del  suo  rilevante
ammontare, appare incompatibile col mercato interno in quanto erogato
mediante risorse pubbliche e capace, in modo  evidente,  di  favorire
una determinata impresa privata su un  mercato  rilevante  per  l'UE,
attesa la natura di scalo internazionale assegnata  all'aeroporto  di
Pescara    destinatario    del    finanziamento.    Conseguentemente,
l'attuazione delle norme della cui legittimita'  si  controverte  nel
presente giudizio  avrebbe  indubbiamente  l'effetto  di  falsare  la
concorrenza in un settore che e' stato oggetto di numerosi interventi
di armonizzazione da parte del Legislatore comunitario. 
    Appaiono quindi sussistere nella presente fattispecie  tutti  gli
elementi a cui codesto Giudice delle leggi riconnette  l'accertamento
della sussistenza di un aiuto di Stato e cioe' che: «deve  sussistere
intervento  dello  Stato  o  di  una  sua  articolazione  o  comunque
effettuato  mediante  risorse  pubbliche;  in  secondo  luogo,   tale
intervento deve essere idoneo ad  incidere  sugli  scambi  tra  Stati
membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un  vantaggio  al
suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare  di
falsare la concorrenza [...] Non solo, ma la sovvenzione in questione
deve superare i limiti al di sotto dei quali l'intervento puo' essere
considerato  "di  importanza  minore"  (de  minimis)  ai  sensi   del
regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006».
La nozione di aiuto di Stato «puo' ritenersi integrata  soltanto  ove
sussistano tutti i presupposti previsti  [dall'art.  107  del  TFUE]»
(sentenza n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013). 
    Per  le  considerazioni  che   precedono   le   norme   regionali
soprarichiamate contrastano altresi' con l'art. 117,  secondo  comma,
lett. e) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato,  la
legislazione in materia di tutela della concorrenza.