Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. l e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 69 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 94 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto «Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)», in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost. L'art. l della legge regionale, richiamata in epigrafe, rubricato (finalita') dispone che: «la Regione per il raggiungimento delle finalita' di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro». L'art. 2 della medesima legge regionale, rubricato (norma finanziaria), prevede inoltre che: «Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 e' autorizzata la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato «Interventi per funzioni trasferite dal d.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente - D.P.C.M. 22 dicembre 2000» per l'importo complessivo di euro 5,5 milioni. 2. La riprogrammazione di cui al comma l e' effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la reiscrizione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza: a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» in diminuzione di euro 5,5 milioni; b) UPB 05.02.010 capitolo di spesa 292422 denominato «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni». Le richiamate disposizioni nella misura in cui dispongono il finanziamento dell'attivita' di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara, attraverso progetti di promozione dello scalo, pare contrastante con i principi comunitari che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l'azione legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. Piu' in generale, non risultando che il finanziamento previsto dalle norme regionali sia stato previamente sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea, lo stesso appare incompatibile con gli artt. 107 e 108 del TFUE. Gli investimenti occorrenti al miglioramento della capacita' dello scalo abruzzese rientrano del resto nella competenza del gestore aeroportuale SAGA S.p.a. che agisce sul mercato come qualunque altro operatore economico essendo anzi tenuta a rispettare il programma di miglioramento dell'infrastruttura aeroportuale secondo le regole stabilite dalla Convenzione di concessione. Piu' in generale, il finanziamento contemplato dalle norme censurate nel presente giudizio, tenuto conto del suo rilevante ammontare, appare incompatibile col mercato interno in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace, in modo evidente, di favorire una determinata impresa privata su un mercato rilevante per l'UE, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l'attuazione delle norme della cui legittimita' si controverte nel presente giudizio avrebbe indubbiamente l'effetto di falsare la concorrenza in un settore che e' stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del Legislatore comunitario. Appaiono quindi sussistere nella presente fattispecie tutti gli elementi a cui codesto Giudice delle leggi riconnette l'accertamento della sussistenza di un aiuto di Stato e cioe' che: «deve sussistere intervento dello Stato o di una sua articolazione o comunque effettuato mediante risorse pubbliche; in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [...] Non solo, ma la sovvenzione in questione deve superare i limiti al di sotto dei quali l'intervento puo' essere considerato "di importanza minore" (de minimis) ai sensi del regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». La nozione di aiuto di Stato «puo' ritenersi integrata soltanto ove sussistano tutti i presupposti previsti [dall'art. 107 del TFUE]» (sentenza n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013). Per le considerazioni che precedono le norme regionali soprarichiamate contrastano altresi' con l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato, la legislazione in materia di tutela della concorrenza.